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dei liberi pensatori

di Carmen Palazzolo

Gran scrivere e parlare si fa in questo periodo di tempo del Decreto Legge Zan, già approvato dalla Camera dei Deputati il 4 novembre 2020, che verrà proposto all’esame e all’approvazione del Senato prossimamente.

La proposta di legge prende il nome dal parlamentare veneto del P D Alessandro Zan, che è in realtà il suo relatore e uno dei suoi proponenti, che sono molto numerosi. Essa consiste in un disegno di legge costituito da 10 articoli miranti alla tutela delle persone gay, transessuali, donne e portatori di handicap con la creazione di nuove fattispecie di reato contro discriminazioni e aggressioni.

 

Come al solito, anche in questo caso tutti parlano di quest’argomento come fosse noto, mentre pochi lo conoscono davvero. Vediamo pertanto di fornire qualche informazione a partire dal motivo del “rumore” suscitato da codesta proposta di legge. Esso deriva dalla nota verbale con la quale la Segreteria di Stato del Vaticano chiede l’intervento del governo italiano per modificare codesto disegno di legge motivandola col fatto che alcuni suoi contenuti — particolarmente nella parte in cui si stabilisce la criminalizzazione delle condotte discriminatorie per motivi ‘fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere’ — avrebbero l’effetto di incidere negativamente sulle libertà assicurate alla Chiesa cattolica e ai suoi fedeli dal vigente regime concordatario. Ci sono espressioni della Sacra Scrittura e delle tradizioni ecclesiastiche del magistero autentico del Papa e dei vescovi, che considerano la differenza sessuale, secondo una prospettiva antropologica che la Chiesa cattolica non ritiene disponibile perché derivata dalla stessa Rivelazione divina".

Sarebbe troppo lungo e noioso riportare in questa sede tutti i dieci articoli della proposta, perciò trascriverò quelli che, a mio avviso, sono i più importante, come gli art. 1, 4, 7:

 Articolo 1. (Definizioni) Ai fini della presente legge: a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; d) per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.

Articolo 4. (Pluralismo delle idee e libertà delle scelte) 1. Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.

Articolo 7. (Istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia) 1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro […] l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione. […] In occasione di tale giornata sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1. Le scuole, nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa di cui al comma 16 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il punto problematico è dunque non tanto il contenuto della proposta quanto l’esplicita e ufficiale domanda della Chiesa di modificarla in quanto ingerenza di essa nei poteri dello Stato italiano e perché in ogni caso quest’atto non può non far quanto meno riflettere i cattolici praticanti e quindi avere qualche conseguenza. 

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